Informazioni cantonali · Aggiornamento settembre 2026
Fotovoltaico nel Vallese: obbligo per nuovi edifici e risanamenti del tetto nel 2026
La legislazione vallesana sull’energia è in vigore dal 1° gennaio 2025. Non impone l’autoproduzione elettrica soltanto ai nuovi edifici e a determinati ampliamenti: anche la rimozione della copertura di un edificio esistente può far scattare un obbligo solare.
Per i grandi tetti di oltre 500 m² si applica inoltre un obbligo di equipaggiamento a lungo termine. Occorre quindi esaminare separatamente il tipo di progetto, la superficie di riferimento energetico, la superficie del tetto interessata e le eventuali eccezioni.
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Verifica del risanamento del tetto in Vallese
Quando la copertura viene rimossa, un edificio esistente deve in linea di principio produrre autonomamente una parte dell’elettricità o del calore che consuma. Per il fotovoltaico, l’ordinanza precisa una potenza minima di 20 W/m² di superficie di riferimento energetico, fino a un massimo di 30 kW.
Il vostro tetto viene aperto?
Seguite i passaggi in questo ordine.
- Copertura rimossa?
1. Determinare la portata
Per una semplice piccola riparazione, chiarire separatamente la portata concreta; se la copertura viene rimossa, verificare l’obbligo.
Fonti: 1 - Quattro eccezioni
2. Verificare le eccezioni
Sono possibili: classe globale CECE C dopo il risanamento, risanamento energetico simultaneo di tutte le facciate, intervento sulla sola falda nord oppure utilizzo esclusivamente estivo.
Fonti: 1 - 20 W/m² SRE
3. Calcolare la potenza
In assenza di eccezioni vanno previsti almeno 20 W per m² di superficie di riferimento energetico, ma non più di 30 kW.
Fonti: 2 - max. 80%
4. Limitare la superficie del tetto
La superficie fotovoltaica necessaria non deve occupare più dell’80% della superficie del tetto nuovamente coperta.
Fonti: 2
La superficie dell’impianto richiesta non può occupare più dell’80% delle superfici del tetto la cui copertura viene rimossa. Piccole riparazioni senza rimozione della copertura vanno quindi valutate diversamente da un vero rifacimento.
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Nuovi edifici e ampliamenti: 20 W/m², massimo 30 kW
I nuovi edifici e gli ampliamenti interessati devono raggiungere almeno 20 W di potenza rinnovabile autoprodotta per m² di superficie di riferimento energetico, abbreviata SRE. Da questo obbligo non sono mai richiesti più di 30 kW.
Un ampliamento è esente se la nuova SRE è inferiore a 50 m². È esente anche se rappresenta meno del 20% della SRE esistente e misura al contempo non più di 1’000 m². Per gli edifici Minergie già dotati di fotovoltaico è prevista una specifica eccezione legale.
Alle condizioni di legge, la produzione corrispondente può essere garantita anche mediante una partecipazione finanziaria a un impianto rinnovabile nel Vallese o in un cantone confinante, oppure tramite un raggruppamento ai fini del consumo proprio.
Tetti di oltre 500 m²: una specifica regola dei 25 anni
Gli edifici con una superficie del tetto superiore a 500 m² devono essere equipaggiati per produrre elettricità entro 25 anni dall’entrata in vigore della legge. Sono interessate le superfici con un’irradiazione media annua superiore a 1’200 kWh/m².
Percorso di verifica per un grande tetto
Questo obbligo va distinto dalla regola per il risanamento del tetto.
- >500 m²
1. Superficie del tetto
Solo i tetti oltre questa soglia rientrano nella regola a lungo termine.
Fonti: 1 - >1’200 kWh/m²/anno
2. Potenziale solare
Sono rilevanti le superfici del tetto che superano l’irradiazione media annua stabilita.
Fonti: 1 - 25 anni
3. Termine
L’equipaggiamento deve avvenire entro 25 anni dall’entrata in vigore del 1° gennaio 2025.
Fonti: 1 - 40% del tetto o 20 W/m² SRE
4. Adempimento
Una delle due varianti soddisfa il requisito di superficie o potenza; la potenza di allacciamento resta il limite massimo.
Fonti: 2
La potenza richiesta è limitata dalla potenza elettrica di allacciamento esistente. Il requisito è soddisfatto installando il fotovoltaico su almeno il 40% della superficie del tetto oppure raggiungendo almeno 20 W/m² di superficie di riferimento energetico.
Gestire separatamente notifica e incentivi
Se un impianto solare è esente dalla normale procedura di licenza edilizia, deve essere notificato all’autorità competente 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Gli impianti su monumenti culturali o siti naturali d’importanza cantonale o nazionale restano soggetti ad autorizzazione.
Per il fotovoltaico ordinario, il Cantone rimanda a Pronovo. Il Programma Edifici del Vallese sostiene altre misure di risanamento e riscaldamento e non costituisce un contributo cantonale forfettario per il fotovoltaico. Gli aiuti comunali vanno verificati separatamente; non è confermato un bonus cantonale generale per normali batterie domestiche.
Per gli edifici esistenti, i costi d’investimento computabili possono essere dedotti dal reddito imponibile secondo le direttive fiscali cantonali. Per proventi fino a 10’000 kWh, il Cantone prevede un trattamento fiscale particolare. Consultate la direttiva vigente tramite il link ufficiale sull’energia solare; non se ne può desumere un risparmio fiscale garantito.
Progetto solare in Vallese
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Domande frequenti
- Ogni piccola riparazione del tetto in Vallese fa scattare un obbligo solare?
- No. È determinante in particolare sapere se la copertura viene rimossa. Fonti: 1
- Qual è il requisito per un risanamento del tetto interessato?
- Almeno 20 W/m² SRE, fino a un massimo di 30 kW; la superficie fotovoltaica è limitata all’80% della superficie nuovamente coperta. Fonti: 2
- Quale eccezione può applicarsi dopo un risanamento del tetto?
- Tra le possibilità figurano una classe globale CECE C, il risanamento energetico simultaneo di tutte le facciate, l’intervento sulla sola falda nord o l’utilizzo esclusivamente estivo. Fonti: 1
Pianificare concretamente il vostro progetto solare
Iniziate con una richiesta chiara per il vostro progetto concreto.
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Fonti e aggiornamento
Aggiornamento: 21 settembre 2026
- Cantone del ValleseLegge sull’energia dell’8 settembre 2023Fonte ufficiale
- Cantone del ValleseOrdinanza sull’energiaFonte ufficiale
- Cantone del Vallese, Servizio dell’energia e delle forze idricheEnergia solare: obblighi, procedure e incentiviFonte ufficiale
- Cantone del ValleseImpianti solari esenti da autorizzazione e procedura di notificaFonte ufficiale
- Cantone del ValleseTrattamento fiscale degli impianti fotovoltaiciFonte ufficiale
- Pronovo SA su mandato della ConfederazioneRimunerazione unica per impianti fotovoltaiciFonte ufficiale
